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January 31 LA GRANDE DINASTIA DEI PAPERI
Il Corriere della Sera lancia in edicola "La grande dinastia dei Paperi",
una collana che riunisce, per la prima volta, tutte le più belle
avventure di Zio Paperone, Paperino e company targate Walt Disney,
create da Carl Barks. Il primo volume è in edicola lunedì 28 gennaio con le storie del 1950. La grande dinastia dei Paperi rappresenta l'opera omnia di Carl Barks, conosciuto da tutti gli amanti del fumetto come l'uomo dei paperi in quanto creatore di molti dei personaggi di Paperopoli e delle loro storie che ancora oggi appassionano generazioni di lettori. Barks e i suoi Paperi vengono presentati nelle loro storie più belle sia a un pubblico di appassionati sia al grande pubblico. La collana raccoglie le storie dei Paperi in maniera organica e completa con un ampio corredo di informazioni, note esplicative, segnalazioni delle precedenti pubblicazioni in Italia e negli Stati Uniti, articoli che approfondiscono temi ed eventi legati al contenuto delle storie. Ogni volume contiene 1 o 2 anni di racconti e articoli di approfondimento sugli avvenimenti storici o di costume a cui Barks si ispirava nel suo lavoro. Questi redazionali portano la firma di giornalisti come Giulio Giorello del Corriere della Sera, esperti di fumetti come Giulio Cesare Cuccolini e Gianni Brunoro e grandi conoscitori del mondo Disney come Luca Boschi e Alberto Beccatini. L'ordine delle storie è cronologico, diviso in due macro aree temporali: la prima sezione va dal 1950 al 1968, la seconda dal 1942 al 1949. Gli anni 1950-1968 rappresentano per Barks il momento di massima produttività e creatività, in cui realizza le storie più belle e avvincenti e i personaggi più noti, vicini anche al gusto moderno nel tratto e nel carattere. La seconda sezione va dal 1942 al 1949 e accompagna il lettore a scoprire come il genio dell'autore si sia evoluto nel tempo. E' del 1942, infatti, Paperino e l'oro del pirata, la prima storia avventurosa con Paperino protagonista. Oltre alle storie, in ogni volume è presente una "carta di identità" dei vari Paperi, molti dei quali inventati da Barks prendendo spunto talvolta da un romanzo altre volte da personaggi famosi. Le schede dei personaggi presentano informazioni relative a nome, nascita, residenza, segno zodiacale, professione, segni particolari, frasi famose e hobby. Col secondo volume è in regalo il poster, noto ai collezionisti, con l'albero genealogico della famiglia dei Paperi realizzato da Don Rosa, autore di fumetti statunitense e successore di Barks, che si è basato sullo schema e sugli appunti del suo maestro. In ogni volume ci sarà un portfolio con almeno uno dei famosi olii realizzati da Carl Barks che riprendono scene della vita dei Paperi tratte dai suoi fumetti. Le uscite previste saranno settimanali, il lunedì. P.S. ho preso il primo numero...ne vale proprio la pena, lo stile è lo stesso della raccolta fatta anni fa per TOPOLINO. Unico neo, il prezzo, per un'uscita settimanale forse è un pò troppo impegnativo. CONVEGNO GRUPPO D'ACQUISTO DI PANNELLI SOLARI http://www.jacopofo.com/node/3419 PANNELLI FOTOVOLTAICI: GRUPPO D'ACQUISTO - JACOPO FO DOCET Prima di tutto vi segnalo il blog di Jacopo Fo, dove trovate tutte le info utili: http://www.jacopofo.com/pannelli-solari January 30 PRENDERE LA PATENTE DI GUIDA - TIPO A, B, C, D1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ?
2. Per guidare una moto quale patente devo possedere ?
3. A quale età posso prendere la patente B ?
4. A quale età posso prendere la patente A ?
5. Cosa devo fare per prendere la patente A o B ?
6. Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino straniero?
7. In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B?
8. Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica dell’esame per la patente A o B ?
9. Come si svolge l’esame per la patente B ?
10. Come si svolge l’esame per la patente A ?
11. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato ?
12. Quale patente è necessaria per condurre mezzi pesanti e autobus e quali i limiti di età previsti ?
13. Come posso conseguire la patente C e D ?
14. Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali è richiesta la patente C ?
15. E’ possibile pagare i bollettini e scaricare la modulistica on line per le varie pratiche ?
16. Dove posso fare la visita medica per il rilascio del certificato richiesto per la patente di guida ?
17. Come presentare una richiesta alla motorizzazione se non posso andare personalmente?
18. Sono stato invitato a visita in Commissione medica locale per accertare i requisiti psico-fisici per la patente di guida, di cosa si tratta ?
19. Cosa posso fare se dopo aver effettuato la visita medica di rinnovo patente in Commissione medica locale ho ottenuto un periodo di validità inferiore alle mie aspettative ?
1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto • motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw • tricicli e quadricicli
In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg).
2. Per guidare una moto quale patente devo possedere ? E’ necessario avere la patente A. Con la patente B, invece, si possono condurre solo moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.
3. A quale età posso prendere la patente B ? Si può prendere la patente B dopo aver compiuto 18 anni.
4. A quale età posso prendere la patente A ? A 16 anni è possibile prendere la patente cosiddetta “A1” che consente di guidare moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw. A 18 è possibile prendere la patente cosiddetta “A ad accesso graduale”, che abilita alla guida di moto di potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16. Per poter condurre moto di qualsiasi cilindrata e potenza è necessario avere 20 anni ed aver conseguito da due anni la patente “A ad accesso graduale” oppure aver compiuto 21 anni.
5. Cosa devo fare per prendere la patente A o B ? Per prendere la patente occorre presentare domanda ad un ufficio della motorizzazione e quindi sostenere un esame di teoria ed uno di pratica di guida. Nel dettaglio la procedura prevede: • pagamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti • pagamento di € 15,00 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti • visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada. Deve inoltre essere presentata una domanda ad un ufficio della motorizzazione utilizzando l’apposito modulo, il “TT2112”, in distribuzione presso gli uffici.
Al modulo compilato occorre allegare: • le attestazioni dei due pagamenti effettuati • il certificato della visita medica, in bollo e con data non anteriore a 6 mesi • 2 foto recenti in formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata l’attestazione di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
Documentazione aggiuntiva è prevista per le domande presentate da minorenni per la patente di categoria A1. In questo caso è necessario esibire un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore, ad esempio il genitore, relativa alla residenza del candidato.
A chi ha fatto domanda e, in base alla visita medica, risulta in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida, chiamata “foglio rosa”. L’autorizzazione è valida 6 mesi e consente di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente. Occorre quindi prenotare l’esame presso l’ufficio della motorizzazione dove è stata fatta la domanda.
6. Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino straniero? I cittadini extracomunitari, al momento della domanda, devono portare in visione il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento. Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida. Per i cittadini comunitari residenti in Italia è sufficiente l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di residenza.
7. In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B ? L’esame consiste in una prova di teoria ed in una prova pratica di guida. Può essere sostenuto non prima di un mese dalla data di presentazione della domanda ed entro i 6 mesi di validità del "foglio rosa": in questo periodo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente l’esame di teoria per la patente A non deve essere sostenuto da chi ha la patente di categoria B. Se non si supera la prova pratica e il "foglio rosa" è scaduto, saranno restituiti al candidato l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico, se ancora valido, che potranno essere riutilizzati per successive richieste. Se si supera la prova pratica la patente viene rilasciata immediatamente.
8. Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica dell’esame per la patente A o B ? Per la patente B è possibile esercitarsi alla guida purché a fianco del guidatore si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o con patente valida per la categoria superiore. Se il veicolo non ha i doppi comandi, chi affianca il guidatore non deve avere età superiore a 60 anni. Sugli autoveicoli per le esercitazioni, nella parte anteriore e posteriore, deve essere esposto un contrassegno con la lettera “P”, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Per la patente A le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati.
9. Come si svolge l’esame per la patente B? L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida. La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori. La prova pratica deve essere sostenuta con un veicolo dotato di doppi comandi.
10. Come si svolge l’esame per la patente A? L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida. La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori. La prova pratica prevede diverse modalità a seconda del tipo di patente e dell’età: Tra i 16 ed i 18 anni deve essere usata una moto di cilindrata fino a 125 cc e 11kw di potenza (patente categoria A1). Per chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni non compiuti è necessario utilizzare una moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, non inferiore a 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h (patente A “ad accesso graduale”) I candidati di età superiore ai 21 anni possono sostenere la prova oltre che su una moto con le caratteristiche previste per la patente A “ad accesso graduale”, anche su una moto di potenza uguale o superiore a 35 kw (patente A “ad accesso diretto”) Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato di cambio automatico questa circostanza viene annotata sulla patente limitandone l'abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.
L'esame di guida prevede generalmente due prove da sostenersi nell'arco della stessa giornata La prima è una prova di abilità da effettuarsi in area chiusa e prevede:
Slalom 5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile. Otto 2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Il candidato dovrà descrivere un “otto”, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti. Passaggio in corridoio stretto Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 centimetri. Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità. Frenatura Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, deve passare in seconda marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo. La seconda prova viene effettuata su strada e per questa prova il candidato deve mettere a disposizione dell'esaminatore un'auto con conducente per consentirgli di seguirlo.
11. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato ? Per quanto riguarda la patente B, per i primi tre anni dal conseguimento, non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, per il primo anno, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw per tonnellata: questa limitazione si applicherà a chi conseguirà la patente dal 1 luglio 2008.
Non ci sono limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.
Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale” (cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.
12. Quale patente è necessaria per condurre mezzi pesanti e autobus e quali i limiti di età previsti ? La patente D permette di condurre autoveicoli per il trasporto di persone (autobus) con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto. Questo tipo di autoveicolo può anche avere agganciato un rimorchio leggero. Per sostenere l’esame per la patente D occorre essere già in possesso della patente B ed aver compiuto 21 anni.
In più con la patente DE è possibile guidare autoarticolati e autosnodati per il trasporto di persone composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg. La patente DE può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso della patente D che sostengono la prova di guida su un autobus con rimorchio. Inoltre chi ha la patente CE e sostiene l’esame per la patente D ottiene anche la patente DE.
Chi ha superato i 60 anni non può più guidare gli autoveicoli previsti dalla patente D e DE. Questo limite di età può essere elevato di anno in anno, fino a 65 anni, a seguito di una visita specialistica presso una commissione medica locale.
Con la patente C è possibile guidare autoveicoli diversi da quelli che prevedono la patente D di massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg Per sostenere l’esame per la patente C occorre essere già in possesso della patente B. La patente C viene rilasciata a
18 anni per guidare mezzi fino a 7500 Kg 21 anni o 18 se in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per condurre mezzi di peso superiore a 7500 Kg In più con la patente CE, che può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso di patente C, è possibile guidare autotreni ed autoarticolati composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria C e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg. Chi ha superato i 65 anni non può più guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate. 13. Come posso conseguire la patente C e D ? Per conseguire la patente C e D la procedura è identica a quella prevista per le altre categorie di patente (link faq), tranne che per la visita medica nella quale viene effettuata la verifica dei tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi. Inoltre è necessario possedere la patente B non scaduta di validità da allegare in fotocopia fronte-retro in occasione della presentazione della domanda e da esibire quando si sostiene l’esame.
14. Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali è richiesta la patente C ? Dal 1 ottobre 2004, a seguito del recepimento di una nuova direttiva comunitaria, chi consegue la patente D non ottiene automaticamente anche la patente C. Invece la patente D conseguita prima del 1 ottobre 2004 continua ad abilitare alla guida dei veicoli previsti dalla patente C.
15. E’ possibile pagare i bollettini e scaricare la modulistica on line ? Modulistica e pagamento dei bollettini sono alcune delle pratiche che è possibile svolgere on line su “Il portale dell’automobilista”, sito web curato dal ministero dei Trasporti in collaborazione con Poste italiane. Il portale offre una serie di informazioni e servizi dedicati a diversi tipi di utenti del ministero per il settore motorizzazione. Alcune funzionalità sono a disposizione di tutti, altre richiedono una registrazione gratuita. Oltre a bollettini e modulistica, è possibile, ad esempio, ottenere l’estratto conto dei punti patente, conoscere le officine autorizzate per la revisione o esercitarsi nell’esame per la patente tramite una simulazione dei quiz.
16. Dove posso fare la visita medica per il rilascio del certificato richiesto per la patente di guida ? Per la visita medica, necessaria per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, ci si può rivolgere ad uno dei seguenti medici: • Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale • Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato • Medico militare • Medico della Polizia di Stato • Medico del ruolo dei medici del ministero della Salute • Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco • Ispettore medico del ministero del Lavoro
17. Come presentare una richiesta all’ufficio della motorizzazione se non posso andare personalmente ? Se non si ha la possibilità di andare personalmente presso un ufficio della motorizzazione per presentare o concludere una pratica è possibile servirsi della delega. Si può infatti incaricare un’altra persona a svolgere le procedure previste per le pratiche di motorizzazione, l’importante è che questa persona sia munita di un documento di identità valido e di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
18. Sono stato invitato a visita in Commissione medica locale per accertare i requisiti psico-fisici per la patente di guida, di cosa si tratta ? La Commissione medica locale è una struttura costituita presso le autorità sanitarie di ogni capoluogo di provincia. Questa Commissione è chiamata ad accertare i requisiti psico-fisici previsti per la guida di veicoli nei riguardi di categorie di utenti con situazioni cliniche o di età che possano far sorgere dei dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
19. Cosa posso fare se dopo aver effettuato la visita di rinnovo patente in Commissione medica locale ho ottenuto un periodo di validità inferiore alle mie aspettative ? Chiunque debba sostenere una visita in Commissione medica locale, ad esempio per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, ha la possibilità di presentare un ricorso avverso il giudizio della stessa. Nel caso in cui l’esito dell’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti non sia considerato “giusto” infatti, si può fare opposizione presso il ministero dei Trasporti entro 30 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione.
Il ricorso dovrà riportare i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato, completo di data ed autorità che lo ha emanato, le motivazioni del ricorso, data e firma del ricorrente. Al ricorso dovranno essere allegati l’originale o la copia autenticata del certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale e ogni altra documentazione si ritenga utile per la definizione del ricorso. A seguito del ricorso il ministero dispone una visita collegiale che effettuata dalla Commissione medica superiore (presso l'Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato). La Commissione medica superiore invita l'interessato a sottoporsi a visita collegiale e l’esito della visita viene inviato al Dipartimento trasporti terrestri, che predispone apposito decreto a firma del ministro o di viceministro/sottosegretario di Stato delegato.
IO E LA MIA LA PATENTE A PUNTI1. Come si perdono i punti sulla patente di guida ?
2. Mi è arrivata a casa una lettera che indica quanti punti ho perso: a chi posso chiedere chiarimenti?
3. Cosa devo fare se ho perso tutti i punti ?
4. Come posso conoscere il punteggio della mia patente ?
5. Come si recuperano i punti persi ?
6. Come funziona il “bonus per buona condotta” ?
1. Come si perdono i punti sulla patente di guida ? Ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti. Il punteggio iniziale diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella del Codice della strada Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.
Per i neopatentati, nei primi tre anni i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione. In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero. I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo. Infatti l’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.
Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 euro, ma non perde i punti della patente.
2. Mi è arrivata a casa una lettera che indica quanti punti ho perso: a chi posso chiedere chiarimenti ? Qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti riguardo la lettera del ministero dei Trasporti che informa della decurtazione punti deve essere rivolta all'organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che ha fatto la multa, come è indicato sulla stessa lettera.
Infatti è proprio l’organo di polizia che ha accertato la violazione che registra il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del ministero dei Trasporti. L'operazione è effettuata entro 30 giorni da quando il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l’interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione.
Successivamente il ministero dei Trasporti, sulla base della decurtazione registrata e senza entrare nel merito dell'operato degli organi di polizia, comunica l'avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.
3. Cosa devo fare se ho perso tutti i punti ? In questo caso occorre rifare gli esami. Infatti quando tutti i punti della patente sono esauriti scatta l’obbligo di revisione della patente di guida. Il ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato. Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.
4. Come posso conoscere il punteggio della mia patente ? Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell'automobilista, sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.
5. Come si recuperano i punti persi ? Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal ministero dei Trasporti. Questi corsi consentono di recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B, 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale. Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato, è possibile ripristinare il punteggio iniziale se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che fanno perdere punti.
6. Come funziona il “bonus per buona condotta” ? Ai conducenti che hanno mantenuto intatto il proprio punteggio viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti. CONTROLLO GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI (EX. BOLLINO BLU)Annualmente la Giunta Regionale individua: - gli autoveicoli soggetti al conrollo dei gas di scarico; - gli autoveicoli esclusi; - la validità annuale e le eventuali proroghe.
Dal 1° gennaio 2007 il "bollino blu" verrà sostituito dalla certificazione per il "controllo gas di scarico" rilasciata dalle officine autorizzate, che dovrà essere custodita nel proprio autoveicolo.
La Delibera di Giunta Regionale n. 3476 del 07/11/2006 definiva i criteri e le procedure per la Campagna di controllo dei gas di scarico per l'anno 2007.
La Delibera n. 5276 dello 02/08/2007, definisce i nuovi criteri e le modalità per il "CONTROLLO OBBLIGATORIO dei GAS di SCARICO degli autoveicoli", in attuazione dell'art. 17 della LR n. 24/2006.
Veicoli soggetti a controllo
Autoveicoli, ad uso proprio o di terzi, adibiti al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, dotati di:
motore ad accensione a scintilla (benzina,gpl,gas), immatricolati dal 1 gennaio 1970; motore con accensione per compressione (diesel), immatricolati dal 1 gennaio 1970; tutti i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (così come prevista dall'art.80 del DLGS n. 295/1992) che abbiano percorso più di 80.000 km.
Veicoli esclusi dal controllo
i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione, che non abbiano percorso più di 80.000 km; i veicoli d'interesse "storico" o "collezionistico", iscritti in uno dei registri previsti dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 215 del DPR n. 495/1992 ). Sono considerarti validi
i controlli effettuati in sede di revisione, come previsto dal "Nuovo Codice della Strada"( art. 80 del DLGS n. 285/1992); i controlli effettuati in attuazione della "Campagna controllo gas di scarico - Anno 2007", fino alla rispettiva data di scadenza annuale (dopodichè il controllo dovrà essere effettuato secondo le nuove disposizioni, tenendo conto che dal 1 agosto 2008 diverrà OBBLIGATORIO e scatterà il "regime sanzionatorio".
N.B: l'attestazione del controllo effettuato (rilasciata dalle Officine Autorizzate e/o dalla Motorizzazione Civile) ha validità, a decorrere dalla data dell'ultimo controllo effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e semestrale per quelli immatricolati precedentemente a tale data.
Dove effettuare il controllo
Presso le autofficine autorizzate
per i veicoli adibiti al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, inferiore a otto); per i mezzi commerciali leggeri. Presso gli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile
per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore a otto); per i mezzi commerciali destinati al trasporto di merci di massa complessiva superiore (a pieno carico) alle 3,5 Tonnellate e per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica. Al termine del controllo, le autofficine rilasciano apposita "certificazione" attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico e recante la data di effettuazione del controllo, la ragione sociale dell'autofficina ed il numero dell'autorizzazione .
La documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale (ai sensi dell'art.12 DLGS n. 285/1992).
Compete alle Province il rilascio dell'autorizzazione alle autofficine interessate ad effettuare il controllo dei gas di scarico.
E' demandata a successivo provvedimento della Giunta, la definizione di criteri e modalità di controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli.
Costo dei controlli
Per il pagamento dei controlli alle officine autorizzate, sono applicate le seguenti "tariffe":
€ 12,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione; € 16,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione( "bifuel"): SCADENZE e SANZIONI:
Viene stabilito al 31 Luglio 2008 il termine finale di adeguamento alle nuove disposizioni regionali per i proprietari o locatari dei veicoli di cui all' Allegato 1 in delibera.
A partire dal 1 Agosto 2008 scatterà l' OBBLIGO del controllo e quindi, nel caso di violazioni, l'applicazione delle SANZIONI amministrative pecuniarie previste dall' art.27 (commi dal 6 al 10) della LR n.24/2006.
Per le Officine e i Centri di revisione
I titolari di autofficine e di centri di revisione privati che intendono effettuare il controllo dei gas di scarico, dovranno presentare alle Province (competenti per territorio) un 'autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti disposizioni e redatta secondo modulistica fac-simile approvata con DDS n. 8987 del 03/08/2007 e pubblicata sul BURL n. 33 del 17/08/2007 2°ss. Le autofficine autorizzate dovranno altresì effettuare la taratura delle apparecchiature secondo i criteri e le procedure specificati dalla norma tecnica predisposta da ARPA, come riportato in Allegato 2 alla delibera.
www.ambiente.regione.lombardia.it www.aria.regione.lombardia.it
Struttura: Unità operativa: RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E GESTIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Documentazioni: Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu Campagna 2006 - DGR n. 551 dello 04/08/2005 . Pubblicato su: BURL n.34 del 26/08/2005 - 3° ss
Campagna di controllo dei gas di scarico - Anno 2007- DGR n. 3476 del 07/11/2006 Pubblicato su: BURL n.46 del 17/11/2006 - 4° ss
Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore di residenti in Regione Lombardia - art. 17 della LR n. 24 del 11/12/2006 - DGR n. 5276 del 02/08/2007 Pubblicato su: BURL n.33 del 17/08/2007 - 2°ss
Approvazione della modulistica per la richiesta, da parte delle autofficine interessate, dell'autorizzazione ad effettuare il controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore (DGR n. 5276/07) - DDS n. 8987 del 03/08/2007 Pubblicato su: BURL n. 33 del 17/08/2007- 2°ss
Fonti Normative: Legge Regionale N° 24 del 11/12/2006 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente. Fonte: BURL n. 50 del 13/12/2006 - 1° so
Decreto legislativo N° 285 del 30/4/1992 Nuovo codice della strada Fonte: GU n. 114 del18/05/1992 - so
Ultimo aggiornamento:31/10/2007 E' SCADUTA LA REVISIONE DELLA MIA AUTO. COSA FACCIO?1. Quando devo fare la revisione ?
2. Dove si fa la revisione ?
3. Cosa si intende quando si parla di revisione straordinaria ?
1. Quando devo fare la revisione ? La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori. La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
2. Dove si fa la revisione ? La revisione può essere effettuata presso gli uffici della motorizzazione o presso le officine autorizzate dal ministero dei Trasporti. Presso un ufficio della motorizzazione si deve seguire questa procedura: • bisogna compilare il modello MC 2100 in distribuzione presso gli uffici • allegare l’attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti e prenotare la visita e prova del veicoloSe la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione. In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.
3. Cosa si intende quando si parla di revisione straordinaria ? Si parla di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli uffici della motorizzazione a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione. Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata.
Crediti January 15 LISTA OGGETTI DA NON DIMENTICARE PER UNA VACANZA IN MONTAGNA
January 10 NASCE URBAN ENERGY - urbanenergy.iobloggo.com Finalmente dopo mesi di gestazione sto riuscendo a creare un progetto pensato ormai molto tempo fa. Un sito interamente dedicato a: URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE, CREATIVITA', INNOVAZIONE, GRAFICA... Ossia le discipline nelle quali io e la mia collega (VAleria Veloce), possiamo e intediamo dire la nostra. Ci vorrà un pò di lavoro ma contiamo di fare delle belle cose... Vedremo. URBAN ENERGY http://urbanenergy.iobloggo.com/ January 08 MACCHERONI DELLA NONNA(15 Piatti) Ingredienti: 0,5 Kg di Farina OO (utile per compattare l’impasto) 1,5 Kg di Farina di grano Duro (utile per stendere meglio la pasta) 1 pugnetto di sale Acqua quanto basta (fredda) 8 uova (4 per ogni Kg di
pasta) Impastare il tutto in una bacinella (farine, acqua, sale, lievito) Amalgamare la pasta in modo omogeneo Dividere la pasta in vermicelli lunghi e spezzarla per comporre la pasta PIZZA CALABRESE DELLA NONNA(10 Pizze) Ingredienti: 0,6 Kg di Farina OO (utile per compattare l’impasto) 1 Kg di Farina di grano Duro (utile per stendere meglio la pasta) 1 pugnetto di sale Acqua quanto basta (calda) 1 zolletta di lievito Per ripieno: mezza bottiglia di polpa, olio, origano, peperoncino, sale Preparazioni impasto: Impastare il tutto in una bacinella (farine, acqua, sale, olio, lievito) Amalgamare la pasta in modo omogeneo Comporre una pagnotta tonda, fare una croce in centro e mettere a riposo per 2 ore Quando la croce si è allargata è pronta Dividere la pasta in pagnotte già di forma tonda Stendere la pagnotta con un matterello in pizzette da circa 30 cm di diametro Riempimento: per panzarotti (mozzarella, pomodoro (con olio, origano e sale), prosciutto…altro) PANZEROTTI E FARAONI CALABRESI DELLA NONNA(15 Panzerotti) Ingredienti: 0,5 Kg di Farina OO (utile per compattare l’impasto) 0,5 Kg di Farina di grano Duro (utile per stendere meglio la pasta) 1 pugnetto di sale 200 ml di Olio di Oliva 100 ml di Olio per friggere Acqua quanto basta (fredda) Per ripieno: mezza bottiglia di polpa, olio, origano, bietole, peperoncino, sale Preparazioni impasto: Impastare il tutto in una bacinella (farine, acqua, sale, olio) Amalgamare la pasta in modo omogeneo Dividere la pasta in pagnotte già di forma tonda Stendere la pagnotta con un
matterello in pizzette da circa 30 cm di diametro per panzarotti (mozzarella, pomodoro (con olio, origano e sale), prosciutto) per faraoni (bietola o rape, sbollite, aggiungere olio e peperoncino) |
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